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A.S.I.A.A.

ASSOCIAZIONE ODV STOMIZZATI ED INCONTINENTI ALTO ADIGE

Via Guglielmo Marconi 9/2 – 39100 – Bolzano – BZ

Tel. 0471-981423   e-mail: stomaprovbz@gmail.com     sito web: asiaa.bz.it

STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede e durata

  • È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, un’associazione avente la seguente nuova denominazione: “A.S.I.A.A. ASSOCIAZIONE ODV STOMIZZATI ED INCONTINENTI ALTO ADIGE”, con relativo logo modificato, con sede legale nel Comune di Bolzano e con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori dei pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. L’associazione incoraggia la creazione di sezioni o gruppi locali associativi nel territorio altoatesino.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

 

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:

a)  educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:

L’Associazione ha il compito, nello spirito della solidarietà umana e del mutuo aiuto di:

  • Collaborare attivamente con le organizzazioni scientifiche o altre organizzazioni;
  • Riunire in forma libera e associativa le persone che hanno subito un intervento e sono conseguentemente portatori di stoma, incontinenti, malati oncologici;
  • Collaborare con operatori sanitari e sociali, al reinserimento degli associati, nell’ambito di lavoro e nella società;
  • Acquisire nuovi volontari tra gli stomizzati e gli incontinenti;
  • Favorire l’adesione ad associazioni nazionali che perseguono gli stessi fini;
  • favorire le iniziative che riguardano le persone portatrici di stomia e le persone con incontinenza;
  • promuovere le conoscenze e le competenze dei volontari;
  • sensibilizzare al problema l’opinione pubblica, e sviluppare una corrente di pensiero favorevole ai problemi assistenziali ed educativi concernenti le persone stomizzate ed incontinenti;
  • incoraggiare le persone alla comunicazione e confronto tra pari, offrendo ascolto e risposte;
  • fornire informazioni sui diritti delle persone stomizzate ed incontinenti;
  • promuovere la collaborazione con l’azienda sanitaria;
  • promuovere la conoscenza e l’ubicazione dei centri di riabilitazione per stomizzati ed incontinenti

5. Attività:

1. Per raggiungere le finalità suddette l’Associazione svolge le seguenti attività:

  • organizzazione di corsi, convegni, congressi, momenti informativi;
  • organizzazione di eventi di formazione e aggiornamento;
  • diffusione dell’informazione attraverso le istituzioni ed i mass-media, editoriali;
  • organizzazione di gruppi di auto mutuo aiuto
  • elaborazione di strumenti informativi sui diritti della persona;
  • formazione con gli operatori sanitari attraverso giornate informative ed incontri.

2. Esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

3. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda oltre ai dati anagrafici, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

ART. 4

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

  • partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  • essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
  • esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. Gli associati hanno il dovere di:

  • adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  • rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, mancanza del rinnovo della quota associativa annuale o esclusione. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione potrà essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.  Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. 

ART. 6

Volontari

 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.  La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari dell’Associazione sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7

Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 8

Organi

1. Sono organi dell’associazione:

- l’Assemblea dei soci; 

- 0rgano di Amministrazione (o Consiglio Direttivo)

- il Presidente;

- Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del     Terzo settore

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

 

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

  • su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  • su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

                                                                   ART. 10

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

  • approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare il bilancio sociale, qualora previsto, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;
  • eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, (qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore);
  • decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 11

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

5. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

6. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione

7. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

ART. 12

L’Assemblea degli associati: regole di voto

 

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Sono ammesse tre deleghe per associato.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 5, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.  Il consiglio Direttivo resta in carica per 3 (tre) anni.  I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

ART.15

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  • redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • nominare il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
  • decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
  • deliberare la convocazione dell’Assemblea;
  • decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  • ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  • curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  • deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  • adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

 

Art.16

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

 

1. La carica di Consigliere si perde per:

  • dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;[i]
  • revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
  • sopraggiunte cause di incompatibilità,
  • perdita della qualità di associato a seguito del mancato pagamento della quota associativa,
  • dimissioni volontarie

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell’assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

ART. 17

Il Presidente: poteri e durata in carica

 

  • Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in

 giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della

   scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo

   Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento

    dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  • firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  • curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  • convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.18  

Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

 

1. La carica di Presidente si perde per:

  • dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo,
  • revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
  • sopraggiunte cause di incompatibilità,
  • perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.5 del presente Statuto
  • Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente.

ART. 19

Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

 

Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote associative;
  • contributi dallo stato, di enti o istituzioni pubbliche;
  • contributi da privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art.6 del Codice del Terzo settore.

ART. 21

Bilancio di esercizio

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio, ovvero entro il 30 giugno, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 22

 Libri sociali e registri

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

  • il libro degli associati;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  • il registro dei volontari.

Tutti gli associati possono visionare i libri, previa richiesta scritta al Direttivo.

ART. 23

Responsabilità dell’Associazione

1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 24

Rapporti con Enti e Soggetti privati e pubblici

L’Associazione partecipa e collabora con Soggetti privati e/o pubblici per la realizzazione delle finalità istituzionali e di solidarietà.

ART. 25

Norme di rinvio

  • Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.